Sez. 2, Sentenza n. 900 del 21/01/2004 (Rv. 569531 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento - Patrocinio legale - Necessità- Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In mancanza di espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari previsti dall'art. 814 cod. proc. civ. gli arbitri debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)