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Sez. 2, Sentenza n. 900 del 21/01/2004 (Rv. 569531 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento - Patrocinio legale - Necessità- Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569531-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In mancanza di espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari previsti dall'art. 814 cod. proc. civ. gli arbitri debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)