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Sez. 1, Sentenza n. 3039 del 12/08/1976 (Rv. 381815 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA E DECADENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - MANCATA TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381815-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA E DECADENZE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - MANCATA TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - SANATORIA.*

Le nullita e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art 244 cod proc civ non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, ma sono sancite a tutela degli interessi delle parti e non sono quindi rilevabili di ufficio, ne possono essere dedotte in Sede di impugnazione dalle parti che fecero acquiescenza al compimento dell'atto. (Conf 361/73, mass n 362306; (Conf 2256/71, mass n 353084).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)