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Sez. L, Sentenza n. 4807 del 04/10/1985 (Rv. 442215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - DEDUZIONE DI INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORATORE - LIMITI DI VALIDITÀ DEL RIFIUTO.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - DEDUZIONE DI INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORATORE - LIMITI DI VALIDITÀ DEL RIFIUTO.*

Il datore di lavoro, presso il quale sia stato obbligatoriamente avviato un invalido ai fini dell'assunzione ex lege n. 482 del 1968, non può aprioristicamente rifiutare l'assunzione dell'invalido avviato (le cui attitudini lavorative, recepite negli appositi elenchi esistenti presso l'ufficio provinciale del lavoro, rientrino nella generale categoria professionale per la quale l'avviamento è stato effettuato) opponendo una generica incollocabilità del lavoratore, potendo, invece, il rifiuto giustificarsi solo con l'accertata sussistenza di un'impossibilità assoluta di collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i suoi compagni di lavoro e per le attrezzature dell'azienda. (V 4560/84, mass n 436459).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)