Sez. L, Sentenza n. 4560 del 30/07/1984 (Rv. 436459 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE PER GENERICA INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE PER GENERICA INCOLLOCABILITÀ DEL LAVORO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il datore di lavoro, presso il quale sia stato obbligatoriamente avviato un invalido ai fini dell'assunzione ex lege n. 482 del 1968, è obbligato ad assegnare quest'ultimo a mansioni compatibili con la natura ed il grado delle sue menomazioni e sebbene tale Obbligo non si estenda fino ad imporgli di adeguare la propria organizzazione del lavoro, modificando il proprio assetto o struttura aziendale in relazione alle capacità ed alle particolari esigenze dell'invalido avviato, lo rende nondimeno tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dell'integrità fisica dell'invalido stesso e degli altri lavoratori, in adempimento del correlato e più generale Obbligo imposto dallo art. 2087 cod. civ.. conseguentemente il datore di lavoro non può aprioristicamente rifiutare l'assunzione dell'invalido avviato (le cui attitudini lavorative, recepite negli appositi elenchi esistenti presso l'ufficio provinciale del lavoro, rientrino nella generale categoria professionale per la quale l'avviamento è stato effettuato) opponendo una generica incollocabilità del lavoratore, potendo invece il rifiuto giustificarsi solo con l'accertata sussistenza, nonostante il concreto adempimento degli obblighi suddetti, di un'impossibilità assoluta di collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i suoi compagni di lavoro e per le attrezzature dell'azienda. (V 1199/81, mass n 411765; (V 1322/79, mass n 397590; (V 2633/73, mass n 366115).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)