Sez. L, Sentenza n. 4023 del 24/04/1987 (Rv. 452819 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO SVOLTA IN FAVORE DI UN ISTITUTO SCOLASTICO PRIVATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO SVOLTA IN FAVORE DI UN ISTITUTO SCOLASTICO PRIVATO.*
L'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento della subordinazione - che caratterizza il rapporto del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094 cod. civ. - deve essere compiuto non in base ad empiriche ed accidentali modalità di svolgimento del rapporto da qualificare, ma tenendo conto che l'elemento predetto, pur potendo variamente atteggiarsi in concreto, implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'imprenditore, che, nel quadro di una collaborazione gerarchicamente sottordinata, ne utilizza le energie per il conseguimento dei propri fini produttivi. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del merito che, con riguardo all'attività d'insegnamento svolta in favore di un istituto scolastico privato, aveva escluso il carattere subordinato del rapporto di lavoro solo sui rilievi dell'Obbligo del docente di svolgere un determinato corso d'insegnamento, della formazione dell'orario sulla base delle dichiarazioni di disponibilità degli insegnanti e sulle circostanze del mancato Esercizio, in concreto, di controlli sulla attività degli insegnanti e della mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei medesimi). (V 5363/86, mass n 447914; (V 648/86, mass n 442215; (V 5748/84, mass n 437419; (V 1885/76, mass n 380684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)