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Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 15/02/1995 (Rv. 490437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Parte - Adeguamento alle statuizioni di un provvedimento esecutivo - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione - Riserva di impugnazione - Mancata formulazione in sede di adempimento spontaneo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'adeguamento della parte alle statuizioni di un provvedimento esecutivo (nella specie, decreto della Corte d'Appello confermativo del provvedimento del Tribunale che aveva aumentato l'assegno divorzile) non costituisce di per sè acquiescenza al provvedimento stesso, integrando esso un atto dovuto, al compimento del quale il soggetto potrebbe essere costretto coattivamente. Nè rilevanza alcuna può annettersi alla mancata formulazione di riserva di impugnazione in sede di adempimento spontaneo di un provvedimento esecutivo, posto che la formulazione della riserva - al di fuori dei casi in cui è obbligatoria - costituisce espressione meramente tuzioristica confermativa di un diritto e non può di per sè essere intesa quale comportamento incompatibile con la volontà di impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)