Sez. U, Sentenza n. 4746 del 11/09/1979 (Rv. 401325 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCÒ E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - GIRATA DELLA POLIZZA DI CARICO - EFFETTI.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA 'RICEVUTA PER L'IMBARCÒ E POLIZZA DI CARICO - TRASFERIMENTO E GIRATA - GIRATA DELLA POLIZZA DI CARICO - EFFETTI.*
In tema di trasporto marittimo di cose, la girata della polizza di carico, oltre a trasferire il diritto alla riconsegna della merce, abilita il giratario all'Esercizio di tutti gli altri diritti derivanti dal contratto, compreso quello di agire contro il vettore per i danni derivati al carico, e, ove lo strumento a tal fine previsto dalla polizza sia l'arbitrato, implica che dell'arbitrato medesimo debba valersi anche detto giratario (o, per esso, l'assicuratore che agisca in surrogazione). (V 466/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 457, Cod. Navig. art. 464, Cod. Navig. art. 467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)