diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1275 del 04/03/1981 (Rv. 411861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETROATTIVITA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO DEROGATIVO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE NON INDEROGABILI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - PERIODO MINIMO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO).*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETROATTIVITA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO DEROGATIVO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE NON INDEROGABILI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - PERIODO MINIMO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO).*

Poiche i contratti collettivi postcorporativi, non avendo valore normativo, non incorrono nel divieto ex art 11 secondo comma disp prel cod civ e possono - quale esplicazione dell'autonomia contrattuale - derogare a Disposizioni di legge che non siano inderogabili, un contratto collettivo (nella specie: regolamento aziendale per il fondo integrazione pensioni della cassa di risparmio di Trento e rovereto, approvato il 7 marzo 1975) puo avere efficacia retroattiva anche con il risultato ulteriore di incidere su una previsione legislativa la quale, per la Determinazione del periodo minimo per il collocamento a riposo, al quale e collegata l'attribuzione di particolari benefici, rinvia anche ai regolamenti contrattuali. Si tratta infatti di un rinvio non recettizio, per il quale la norma contrattuale richiamata viene assunta non gia nel suo contenuto originario ed immutabile, bensi in quello vigente al momento della sua applicazione. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il nuovo regolamento - stipulato dopo la scadenza del termine per la domanda di collocamento anticipato a riposo con effetti retroagenti ad epoca anteriore alla scadenza medesima - era applicabile al dipendente che, in conseguenza della riduzione del periodo minimo di anzianita prevista dallo stesso regolamento, aveva acquisito per il requisito per il godimento dei benefici combattentistici di cui era sprovvisto al momento della domanda. La suprema Corte, sulla scorta del principio sopra enunciato, ha confermato tale decisione). (Conf 1983/79, mass n 398385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)