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Sez. U, Sentenza n. 4795 del 28/05/1987 (Rv. 453441 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CITAZIONE DELLO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO IN MATERIA CONTRATTUALE EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453441-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CITAZIONE DELLO STRANIERO DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO IN MATERIA CONTRATTUALE EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - PRESUPPOSTI.*

La facoltà di citare lo straniero davanti al giudice italiano, in materia contrattuale ed a norma dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, postula che l'obbligazione dedotta in giudizio, cioè quella corrispondente al diritto azionato, è stata o deve essere eseguita nel territorio dello stato, alla stregua della legge da applicare al rapporto in conformità del diritto internazionale privato del giudice medesimo. (V 3285/85, mass n 440950; (V 5027/84, mass n 436858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)