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Sez. 1, Sentenza n. 12543 del 27/08/2003 (Rv. 566296 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina delle spese processuali, ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - Applicazione, anche nel caso di soccombenza della parte nei cui confronti l'opposizione è stata proposta.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566296-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La disciplina delle spese processuali, quale desumibile in via generale dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., trova applicazione anche nel procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia nel caso - espressamente menzionato dall'art. 23 della legge medesima - di soccombenza dell'opponente, sia nel caso inverso di soccombenza della parte nei cui confronti l'opposizione sia stata proposta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)