Sez. L, Sentenza n. 28449 del 28/11/2008 (Rv. 605884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento di portalettere - Accertato impedimento relativo ma non assoluto alla prestazione lavorativa - Illegittimità alla stregua della contrattazione collettiva di settore - Condizioni - Previsione contrattuale del cosiddetto obbligo di "repechage".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
È illegittimo il licenziamento di un portalettere, giudicato dalla competente Commissione medica come permanentemente impedito alla concreta prestazione lavorativa effettuata ma comunque non inidoneo a svolgere differenti attività lavorative, ove il datore non dimostri, alla stregua dell'art. 83 del c.c.n.l. di categoria l'inesistenza, presso la società, di mansioni appartenenti all'area contrattuale cui è inserito il ricorrente, e non anche inferiori, alle quali il dipendente avrebbe potuto essere utilmente adibito.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)