Sez. L, Sentenza n. 3174 del 18/03/1995 (Rv. 491258 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diritto del lavoratore per incompatibilità con lo stato di minorata capacità - Insussistenza - limiti - Espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale - Rilevanza - Recesso dell'imprenditore - Liceità - Onere probatorio del medesimo circa l'insussistenza di altri posti di lavoro con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La sopravvenuta impossibilità fisica, o psichica, del lavoratore di svolgere le mansioni, per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato secondo le esigenze dell'impresa, non comporta il diritto del medesimo di ottenere l'assegnazione a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale, ma, anzi, può giustificare il recesso dell'imprenditore, senza che egli abbia l'onere di provare che nell'azienda non vi siano altri posti di lavoro con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)