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Sez. 1, Sentenza n. 17695 del 21/11/2003 (Rv. 568362 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale per la redazione di un elaborato progettuale - Forma scritta a pena di nullità - Necessità - Deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale dell'ente pubblico - Irrilevanza - Natura - Atto con efficacia interna all'ente - Atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568362-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE

Ai fini della conclusione di un contratto d'opera professionale, che, quando ne sia parte la pubblica amministrazione, va redatto, a pena di nullità, in forma scritta, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, richiamando ed approvando anche lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista. Detta deliberazione non costituisce, infatti, una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)