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Sez. 3, Sentenza n. 13642 del 22/07/2004 (Rv. 575437 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Natura di negozio unilaterale recettizio - Comunicazione al creditore - Necessità - Atto interno della PA - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575437-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito, avendo natura di negozio unilaterale recettizio, in tanto può avere effetto in quanto esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo, sicché il suo effetto - che si traduce nell'astrazione processuale della "causa debendi" - si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore. Consegue che non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito ad una delibera che, in quanto rivolta non al destinatario dell'atto, ma all'organo che deve manifestare all'esterno la volontà dell'ente, costituisce un atto interno della P.A, restando irrilevante, in mancanza di prova circa la volontaria comunicazione al destinatario, il possesso del documento da parte di quest'ultimo (nella specie trattavasi di una delibera di un commissario straordinario di una USL).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)