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Sez. 3, Sentenza n. 25570 del 30/11/2011 (Rv. 620313 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Originaria richiesta di risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle direttive in tema di retribuzione dei medici specializzandi - Successiva richiesta, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., della diretta applicabilità del d.lgs. n. 257 del 1991 - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620313-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

Ove originariamente l'attore abbia domandato il risarcimento del danno per tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, non integra una inammissibile "mutatio libelli" la successiva invocazione, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., della diretta applicabilità del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (con cui si è provveduto a trasporre nell'ordinamento nazionale dette direttive), e del correlativo obbligo risarcitorio contrattuale in riferimento alla adeguata remunerazione, giacché si tratta soltanto di una modificazione della qualificazione giuridica della domanda, la quale, sulla base dell'allegazione dei medesimi fatti costitutivi, attiene sempre allo stesso diritto del quale si chiede tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)