Sez. 1, Sentenza n. 10542 del 19/07/2002 (Rv. 555956 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti - Vizio di extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il giudice d'appello operi una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti, o renda una qualificazione giuridica autonoma rispetto a quella della sentenza impugnata, e criticata dalle parti, con il limite attinente al divieto del giudice stesso di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa e che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (nella specie, legittimamente il giudice del gravame ha negato la prescrizione del diritto risarcitorio del danno da occupazione illegittima, non già condividendo la localizzazione del "dies a quo" della prescrizione, operata dal giudice di primo grado, ma autonomamente qualificando il fatto in termini di illecito permanente, per la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)