Sez. L, Sentenza n. 3810 del 25/06/1985 (Rv. 441393 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO - COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO IN CONTESTAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO - COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO IN CONTESTAZIONE - LIMITI.*
L'adozione quale elemento parametrico di raffronto - ai fini della valutazione dell'adeguatezza o meno della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. - di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione è limitata all'adeguamento della retribuzione e non si estende agli altri istituti contrattuali (mensilità aggiuntive ed altre indennità nascenti da speciali pattuizioni) riservati all'autonomia contrattuale, tranne che la valutazione dei medesimi sia dimostrata, con convincenti argomentazioni, essenziale ed imprescindibile al fine di rendere la retribuzione adeguata e giusta ai sensi della norma costituzionale citata. (V 237/85, mass n 438466; (V 622/84, mass n 432876; (V 290/84, mass n 432568; (V 6090/83, mass n 430886).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)