Sez. 2, Sentenza n. 705 del 24/01/1994 (Rv. 485112 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - In genere | Mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione - Nullità - Indicazione nella copia notificata di una data diversa e successiva a quella indicata nell'originale - Estensione - Notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del contumace - Sanatoria - Esclusione.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - In genere
La sanzione di nullità della citazione priva della data dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 164 cod. proc. civ., si applica anche al caso di indicazione, nella copia notificata, di una data diversa e successiva a quella indicata nell'originale e nella quale l'udienza è stata effettivamente tenuta, senza restare sanata dalla successiva notifica, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., del provvedimento che ha ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)