Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 (Rv. 633503 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 127, Decreto Legisl. 07/10/2002 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 36, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)