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Sez. 2, Sentenza n. 12870 del 28/12/1993 (Rv. 484889 - 01)

Procedimenti sommari - D'Ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Esperibilità - Condizione - Notifica del decreto alla parte ingiunta - Necessità - Mancata notificazione - Richiesta della dichiarazione d'inefficacia.
Stato
decisa il 1993-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484889-01

Procedimenti sommari - D'Ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere

L'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 cod. proc. civ.) è esperibile unicamente avverso un'ingiunzione che sia stata comunque notificata alla parte che in essa figura come intimata, mentre questa, in caso di mancata notificazione del decreto, può soltanto chiederne la dichiarazione d'inefficacia, in via ordinaria ovvero nella forma abbreviata prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)