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Sez. 1, Sentenza n. 10183 del 26/07/2001 (Rv. 548488 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Omessa notifica, nullità o "inesistenza" della notificazione - Differenti effetti - Inefficacia del decreto per decorrenza del termine - Rispettivi mezzi dell'ingiunto per farla valere.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548488-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE

Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 cod. proc. civ., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ; invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)