Sez. 5, Sentenza n. 13069 del 01/06/2006 (Rv. 590435 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Impugnazione della rendita catastale attribuita dall'UTE - Efficacia della relativa sentenza nel giudizio relativo all'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugl'immobili, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile: poichè, infatti, gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev'essere considerata l'unica valida ed efficace fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, a norma dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è quella in base alla quale dev'essere calcolata l'imposta effettivamente dovuta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)