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Sez. 5, Sentenza n. 26380 del 11/12/2006 (Rv. 595848 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rapporti fra processi tributari - Disciplina dell'art. 295 cod. proc. civ. - Applicazione - Controversia, promossa dal contribuente nei confronti dell'Agenzia del territorio, concernente l'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile - Controversia, promossa dallo stesso contribuente nei confronti del Comune, concernente l'impugnazione della liquidazione dell'ICI sul medesimo immobile - Pregiudizialità - Sospensione del primo giudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595848-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)