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Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 03/04/1980 (Rv. 405883 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CERTEZZA DEL PREGIUDIZIO - REQUISITO NECESSARIO - ESTREMI - DANNI ALLA PERSONA - DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI - ACQUISIZIONE NEL FUTURO DI UN MAGGIOR GUADAGNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405883-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CERTEZZA DEL PREGIUDIZIO - REQUISITO NECESSARIO - ESTREMI - DANNI ALLA PERSONA - DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI - ACQUISIZIONE NEL FUTURO DI UN MAGGIOR GUADAGNO - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*

Anche ai fini della risarcibilita del danno futuro, occorre il requisito della certezza di un pregiudizio, fondato su una situazione obiettiva ed inevitabile determinata da una causa efficiente in atto e non su una semplice supposizione o intenzione dell'interessato, priva di elementi concreti di effettivita. Nel caso di danni alle persone, pertanto, la Determinazione del risarcimento va effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal danneggiato, qualora questi non fornisca la prova, anche in via indiziaria, dell'acquisizione nel futuro di un maggior guadagno.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)