Sez. 1, Sentenza n. 7583 del 26/03/2013 (Rv. 625749 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Prescrizione quinquennale - Decorrenza del termine - Riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 458 del 1988 - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di cd. occupazione acquisitiva, il termine di prescrizione del diritto del proprietario al risarcimento del danno costituito dalla irreversibile trasformazione del bene occupato e dalla correlativa perdita della proprietà inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 458, per le occupazioni iniziate in epoca anteriore, in quanto solo in tale momento il legislatore ha portato ad "emersione" l'istituto, dotandolo di una propria veste giuridica e disciplinandone i profili risarcitori con parametri effettivi e congrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)