Sez. L, Sentenza n. 8305 del 21/04/2005 (Rv. 580613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Tempestività della contestazione - Mancata deduzione di concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa - Violazione della garanzia posta dall'art. 7 della l. n. 300 del 1970 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento per motivi disciplinari e con riferimento al principio della tempestività della contestazione posto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dal suddetto articolo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)