Sez. L, Sentenza n. 12141 del 19/08/2003 (Rv. 565980 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - "Ratio" - Carattere relativo - Contestazione non immediatamente successiva all'infrazione addebitata - Carattere relativo - Accertamento del giudice circa la tempestività del licenziamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti dopo un anno e mezzo dal fatto e dopo il superamento delle ferie estive, osservando che l'interesse del lavoratore non poteva essere sacrificato dalle esigenze di politica aziendale di espletare un'indagine a più ampio raggio sulla condotta di altri dipendenti, senza dimostrarne l'influenza sulla valutazione della condotta del singolo e che il bisogno di lasciar trascorrere il periodo feriale per una più agevole reperibilità dei lavoratori ai fini della contestazione era contraddetta dalla circostanza che il domicilio dei dipendenti doveva essere ben noto all'impresa, mentre la disponibilità del periodo estivo avrebbe agevolato la difesa del singolo dipendente nel rinvenire all'estero, ove erano avvenuti i fatti contestati, dati fattuali risalenti nel tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)