Sez. L, Sentenza n. 16754 del 07/11/2003 (Rv. 567966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Fondamento - Carattere relativo - Accertamento del giudice del merito della tempestività del Licenziamento - Interesse del lavoratore alla difesa - Prevalenza sull'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza motivo specifico - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di esercizio del potere disciplinare, regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e fondato sull'obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo buona fede, la contestazione deve essere caratterizzata da immediatezza, per consentire al lavoratore incolpato l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante l'allestimento del materiale difensivo, dovendosi anche considerare il "giusto affidamento " del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione disciplinare, dato che l'esercizio del potere disciplinare non è un obbligo per il datore di lavoro, bensì una facoltà. L'applicazione in cd "senso relativo" del principio dell'immediatezza della contestazione comporta, pertanto, che tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo obiettivamente valido (da accertarsi e valutarsi rigorosamente) e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, deve prevalere la posizione (ex lege tutelata) del lavoratore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non eccessivo il tempo di quattro mesi trascorso tra l'invio di alcune lettere con cui l'incolpato denunziava alla Direzione centrale di una banca talune irregolarità commesse dal direttore della filiale e la contestazione disciplinare per il carattere denigratorio delle lettere e la diffusione tramite esse del contenuto di documenti riservati)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)