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Sez. 6, Sentenza n. 494 del 27/06/1979 Ud. (dep. 17/01/1980) Rv. 143942 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO MENO VANTAGGIOSO PER L'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143942-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO MENO VANTAGGIOSO PER L'IMPUTATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Qualora non ricorrano condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale il giudice deve giustificare con adeguata motivazione le ragioni che lo hanno indotto ad applicare il beneficio meno vantaggioso per l'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)