Sez. 1, Sentenza n. 5278 del 29/01/1980 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145091 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
L'istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena hanno un medesimo presupposto di applicazione - nel senso che entrambi sono condizionati al fatto che il giudice presuma, 'avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art 133 cod pen', che il beneficiario si asterra dal commettere ulteriori reati - e presentato come effetto comune quello dell'Estinzione del reato: effetto che nel caso di perdono giudiziale si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo applica, mentre nel caso della sospensione e differito e, in quanto sottoposto a condizione risolutiva, anche eventuale e revocabile. Con questa differenza di latitudine tra i due istituti, il legislatore ha inteso affidare al giudice di merito uno strumento capace di rafforzare nel minore le controspinte psicologiche al delitto, subordinando al decorso del tempo il verificarsi della causa estintiva, piuttosto che dare ad essa immediata applicazione. Nello effettuare la relativa scelta, pero, il giudice deve mostrare di aver apprezzato il significato di essa, attraverso una motivazione congrua ed immune da vizi logici. (nel caso di specie era stata negata la concessione del perdono giudiziale per la gravita del reato e per l'allarme sociale da questo determinato, mentre era stata concessa la sospensione condizionale della pena e la Cassazione ha annullato la sentenza per difetto di motivazione). (in senso sostanzialmente conforme, V mass nn 143942, 143071, 139205 e 138276 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)