Sez. 5, Sentenza n. 1983 del 04/02/1997 Ud. (dep. 01/03/1997) Rv. 208657 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudice di appello che dichiari estinto il reato - Valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civili - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e per tale decisione devono ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato "in parte qua" la sentenza della Corte di appello, la quale, senza prendere in alcun modo in esame gli articolati motivi di appello degli imputati, aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado limitandosi a richiamare l'art. 578 cod. proc. pen., interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della "innocenza" degli imputati dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)