Sez. 5, Sentenza n. 4405 del 04/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213110 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Prescrizione per prevalenza delle attenuanti sulla aggravante contestata - Richiesta di applicazione di amnistia per esclusione delle aggravanti - Interesse ad impugnare - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di impugnazioni, poiché solo la sentenza di assoluzione, pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità, non ha interesse ad impugnare colui che, prosciolto per intervenuta prescrizione, applicata per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, aspiri ad una sentenza di non doversi procedere per amnistia, a seguito della esclusione delle suddette aggravanti. Invero l'interesse alla impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronunzia cui si tende mediante il gravame, occorrendo inoltre che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)