Sez. 6, Sentenza n. 21102 del 09/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229023 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudice di appello che dichiara estinto il reato - Valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civilistici - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
L'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato "dalle indagini espletate nel corso del giudizio" senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod.proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)