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Sez. 1, Sentenza n. 26376 del 07/12/2011 (Rv. 620768 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Processo esecutivo - Durata irragionevole - Cause - Inerzia del creditore procedente e del debitore esecutato - Equa riparazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620768-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'irragionevole durata di un processo esecutivo (nella specie, quiescente per venti anni e soggetto alla disciplina anteriore alla riforma di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 1988, n. 302) non dà titolo ad equa riparazione se imputabile all'inerzia dei creditori nel depositare la documentazione necessaria alla vendita del bene pignorato e all'intempestività del debitore nel sollecitare l'ordinanza di estinzione, purché non vi siano ritardi dell'apparato statale nel definire la fase estintiva (nella specie, di durata ragionevole, inferiore all'anno).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 302 art. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)