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Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983 (Rv. 425069 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO DEL DEBITORE VERSO TERZI E DI COSE DEL DEBITORE IN POSSESSO DI TERZI - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425069-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL CREDITO DEL DEBITORE VERSO TERZI E DI COSE DEL DEBITORE IN POSSESSO DI TERZI - REQUISITI.*

L'art. 543 comma secondo n. 2 cod. proc. civ., stabilendo che l'atto di pignoramento del credito del debitore verso terzi e di cose del debitore che sono in possesso di terzi deve contenere l'indicazione "almeno generica delle cose e delle somme dovute" non legittima alcuna distinzione, ai fini della validità del pignoramento, circa il grado di genericità dell'indicazione che può pertanto essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità ai rapporti fra debitore e terzo, e con la possibilità che a siffatta genericità venga posto rimedio attraverso la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)