Sez. L, Sentenza n. 865 del 23/01/2012 (Rv. 620908 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Titolo di legittimazione rilasciato dal datore di lavoro al lavoratore per la fruizione dei pasti - Esclusione del relativo valore dall'imponibile contributivo - Condizioni - Buono mensa intestato ad uno specifico ristoratore, senza predeterminazione di importo - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992, come integrato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i corrispettivi del servizio di mensa, predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse all'attività lavorativa, sono totalmente esclusi dall'imponibile contributivo, mentre gli importi sostitutivi sono esclusi parzialmente, entro i tetti stabiliti con d.m. del 3 marzo 1994. Ne consegue che, è interamente escluso dalla retribuzione imponibile il valore del tagliando (o buono mensa) emesso dal datore di lavoro, con intestazione ad un determinato ristoratore ma senza indicazione di importo monetario, non altrimenti utilizzabile dal dipendente se non quale titolo di legittimazione per fruire del pasto nelle mense gestite da quel ristoratore, in orari prestabiliti, nelle giornate lavorative e sul luogo di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17 com. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 03/03/1994 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)