Sez. L, Sentenza n. 11212 del 17/07/2003 (Rv. 565225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Buoni pasto - Carattere retributivo - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Retribuzione imponibile - Non computabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA
Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 503 del 1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 6, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)