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Sez. L, Sentenza n. 15040 del 04/07/2007 (Rv. 598749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 12 legge n. 153 del 1969 applicabile "ratione temporis" - Retribuzione imponibile - Indennità sostitutiva della mensa o prestazione in natura del servizio mensa - Inclusione - Facoltativa fruizione del servizio o mancate previsione di un'indennità sostitutiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Alla stregua dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, applicabile "ratione temporis" vanno incluse nella retribuzione imponibile non solo l'indennità sostitutiva della mensa, ma anche la prestazione "in natura" del servizio mensa, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, la facoltatività dell'utilizzazione del servizio o la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per i lavoratori che non intendano fruirne.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 9, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)