Sez. 1, Sentenza n. 3815 del 25/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216287 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento - Termine massimo di fase - Criteri di calcolo - Computo dei periodi di custodia sofferti anche in altri gradi - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nei casi di regresso del procedimento, il termine massimo di custodia cautelare può dirsi superato solo nel caso che la sua durata raggiunga il doppio dei termini di fase (comprese le eventuali sospensioni) o i termini complessivi previsti dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., non tenendosi conto, nel computo dei termini di fase, dei periodi di custodia cautelari sofferti negli altri gradi del giudizio, che vanno, invece, calcolati ai fini della durata complessiva della custodia ai sensi dell'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)