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Sez. 3, Sentenza n. 849 del 11/02/1981 (Rv. 411342 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411342-01

LOCAZIONE - IN GENERE - EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La ripartizione della Competenza tra pretore e conciliatore in ordine alle cause di recesso dalla locazione ex art 73 della legge 27 luglio 1978 n 392 (sull'equo canone), a seconda che il canone superi o meno le seicentomila lire annue (art 73 citato in relazione al precedente art 30), va effettuata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della domanda, tenendo conto del corrispettivo della locazione dovuto a quel tempo, e quindi anche di eventuali richieste di aumento avanzate dal locatore, prima della introduzione del giudizio, sulla base della normativa suddetta (nella specie, ai sensi dell'art 68). (V 5485/80, mass n 409352).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)