diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5475 del 24/08/1983 (Rv. 430407 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE MEDESIMA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430407-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE MEDESIMA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nella controversia per il rilascio di immobile locato, promossa dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetta alla disciplina dell'art. 30 della legge medesima (nella specie, trattandosi di recesso per necessità abitativa del locatore esercitato a norma dell'art. 59 della legge medesima, che richiama il precedente art. 30), l'ammontare del canone annuo, al fine della Competenza del conciliatore o del pretore secondo il disposto del secondo comma del citato art. 30, va determinato in base al canone che risulti dovuto al momento della domanda, secondo quanto fissato dai patti contrattuali, ovvero dal giudice, in esito a procedimento già conclusosi al suddetto momento, mentre resta irrilevante l'eventuale diversa entità del canone previsto dalla legge, ma non ancora fissato dal giudice competente, così come del canone in concreto corrisposto dal conduttore sulla base di una pretesa di autoriduzione di quello pattuito. (V 464/82, mass n 418171; (V 849/81, mass n 411342; (V 6089/80, mass n 409862).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)