Sez. 1, Sentenza n. 1048 del 02/03/1978 (Rv. 390395 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - INCLUSIONE DI BENI DOTALI NELL'ESPROPRIAZIONE CONCORSUALE - RIMEDI - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - RICORSO AGLI ORGANI FALLIMENTARI PER LA RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE DEI BENI PREDETTI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - INCLUSIONE DI BENI DOTALI NELL'ESPROPRIAZIONE CONCORSUALE - RIMEDI - DOMANDA DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - RICORSO AGLI ORGANI FALLIMENTARI PER LA RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE O SEPARAZIONE DEI BENI PREDETTI - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Avverso l'inclusione nell'espropriazione concorsuale di beni che non possono essere compresi nel fallimento, ai sensi dell'art 46 del RD 16 marzo 1942 n 267, il fallito, o chi ne condivide l'interesse, come il coniuge nel caso dei beni costituiti in dote, possono insorgere con citazione in un ordinario giudizio di cognizione. La tutela dei diritti violati dall'indicata inclusione, infatti, non puo essere affidata al rimedio della domanda di rivendicazione, restituzione o separazione, previsto dall'art 103 della citata legge fallimentare, il quale riguarda la diversa ipotesi di pretese di terzi su beni mobili, ne ai ricorsi e reclami di cui agli artt 26, 36 e 98 della medesima legge, i quali contengono limitazioni e decadenze ostative ad una loro estensione analogica alla fattispecie in questione. Peraltro, qualora quel giudizio di cognizione sia stato erroneamente promosso mediante ricorso agli organi fallimentari, anziche mediante citazione ordinaria, non si verifica alcuna nullita, ove il vizio di Forma dell'atto introduttivo risulti sanato dal raggiungimento dello scopo dell'instaurazione di un valido contraddittorio per la tutela del diritto azionato davanti al giudice competente. (V 1691/74, mass n 369866; (V 1643/74, mass n 369810; (V 2580/72, mass n 360106).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)