Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 22/01/2004 (Rv. 569588 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Art. 8 L. n. 590 del 1965 - Affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo - Diritto di prelazione (e riscatto) - Esercizio - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto), ai sensi dell' art. 8 L. n. 590 del 1965, qualora l'intero predio sia stato diviso in più porzioni distinte ed autonome sia sotto il profilo giuridico -in quanto concesse separatamente a coltivatori diversi in forza di contratti di affitto separati- sia sotto l'aspetto economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive, sempre che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione (e del riscatto) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero -per identità di "ratio"- non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)