diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4659 del 15/07/1988 (Rv. 459535 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI UNA PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER LA SOLA PARTE COLTIVATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459535-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO DI UNA PORZIONE DI UN PIÙ AMPIO FONDO - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER LA SOLA PARTE COLTIVATA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo può esercitare il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto) con riguardo esclusivamente alla parte del fondo da lui coltivata qualora l'intero predio sia diviso in più porzioni distinte ed autonome, sia sotto il profilo giuridico - poiché concesse separatamente a coltivatori diversi in forza di contratti di affitto separati - sia sotto l'aspetto economico - in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive -, sempre che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione (e del riscatto) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero - per identità di ratio - non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali, tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio. (V 4199/86, mass n 446977; (V 2649/86, mass n 445715).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)