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Sez. 1, Sentenza n. 3933 del 23/06/1980 (Rv. 407825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI - RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO SOSPESO - NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI ESEGUITA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO STABILITO DAL GIUDICE - PROROGA DEL TERMINE - ILLEGITTIMITA - NOTIFICA ENTRO IL TERMINE PROROGATO - INEFFICACIA - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - FONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - ORDINATORI - RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO SOSPESO - NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI ESEGUITA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO STABILITO DAL GIUDICE - PROROGA DEL TERMINE - ILLEGITTIMITA - NOTIFICA ENTRO IL TERMINE PROROGATO - INEFFICACIA - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - FONDATEZZA.*

Il termine ordinatorio puo essere prorogato solo prima della scadenza, a norma dell'art 154 cod proc civ, con la conseguenza che, lasciato inutilmente scadere, ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio. Pertanto, il ricorso per la riassunzione del processo sospeso, depositato nel termine di sei mesi, ma che non sia notificato alle controparti nel termine ordinatorio stabilito dal giudice, bensi in quello illegittimamente prorogato dopo la sua scadenza, non produce gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e la controparte puo eccepire l'Estinzione del processo, ai sensi dell'art 307 ultimo comma cod proc civ costituendosi nell'udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine gia scaduto. (Conf 5281/79, mass n 401874; (Conf 2914/76, mass n 381679; (Conf 23/75, mass n 373129).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)