Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18096 del 05/07/2019 (Rv. 654735 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Detrazioni e riduzioni dell’imposta previste dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale - Soggetto passivo coniugato - Spettanza delle agevolazioni - Condizioni - Coabitazione dei coniugi nell’immobile - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B) CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)