Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017 (Rv. 645041 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Detrazione ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferibilità esclusiva all'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale per il contribuente ed i familiari - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile "de quo" costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)