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Sez. U, Sentenza n. 5251 del 24/10/1985 (Rv. 442532 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - AZIONE GIUDIZIARIA - ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442532-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE - PROVVIDENZE IN FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - AZIONE GIUDIZIARIA - ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.*

Con riguardo alle provvidenze (pensione di inabilità ed assegno mensile) previste in favore di mutilati ed invalidi civili dagli artt. 12 e 13 del d.l. 30 gennaio 1971 n. 5 (convertito in legge 30 marzo 1971 n. 118), ed integranti posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del giudice del lavoro a norma dell'art. 442 cod. proc. civ.;), l'Azione giudiziaria è ammessa, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, solo dopo la definizione del procedimento amministrativo dinanzi alle commissioni sanitarie provinciali e regionale per l'accertamento dei requisiti di minorazione (artt. 8 e 9), nonché del procedimento amministrativo dinanzi ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza ed al ministro dell'interno per lo accertamento degli ulteriori requisiti attinenti la situazione economica dell'istante (artt. 14 e 15). L'indicato rapporto fra Azione giudiziaria e procedimenti amministrativi non investe la proponibilità della domanda, e non implica quindi un temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la procedibilità della domanda stessa, secondo i criteri fissati in proposito dall'art. 443 cod. proc. civ., e tale procedibilità viene a verificarsi con la conclusione del primo di detti procedimenti davanti alle commissioni sanitarie, ove la conclusione medesima sia negativa per l'istante, tenuto conto che il secondo procedimento, circa le condizioni economiche, ha carattere meramente eventuale, per il caso di accertamento positivo dei requisiti di minorazione, e che, peraltro, la tutela giurisdizionale si pone su un piano autonomo, non configurando mera impugnazione della decisione amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 8, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 9, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 12, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 13, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 14, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 15, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5 art. 22, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)