Sez. 4, Sentenza n. 3774 del 09/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262123 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Sicurezza dell'ambiente di lavoro - Misure atte ad evitare il verificarsi di infortuni - Adozione - Obbligo - Individuazione delle misure - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'appaltatore risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni, le quali vanno individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento dello stato dei luoghi, determinato dai lavori in corso. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di condanna dell'amministratore della società appaltatrice per le lesioni occorse al lavoratore della società appaltante, il quale era transitato in un'area cantierata interdetta al passaggio - come risultava da apposita segnalazione - resa ancora più pericolosa dall'innovato stato dei luoghi, di cui egli, pur frequentandoli, non era al corrente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)