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Sez. 3, Sentenza n. 38209 del 07/07/2011 Ud. (dep. 24/10/2011) Rv. 251294 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Obbligo del datore di lavoro - Misure atte ad evitare il verificarsi di infortuni - Inesigibilità della condotta - Imprevedibilità della situazione di pericoloso - Interruzione del nesso causale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251294-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'operaio deceduto aveva agito in palese violazione delle specifiche prescrizioni impostegli dal suo datore di lavoro, ha precisato che, in tal caso, la condotta colposa del lavoratore assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)